Per i carrelli elevatori non è possibile parlare di sicurezza assoluta contro il pericolo della perdita di stabilità e delle sue conseguenze (rovesciamento, ribaltamento, rotolamento). È sempre possibile, per un carrello, trovare situazioni che ne possano determinare il ribaltamento.
In caso di perdita accidentale della stabilità, il guidatore viene sbalzato fuori dal carrello e può rimanere schiacciato sotto le strutture del mezzo; quando lo schiacciamento riguarda il cranio, torace o addome, spesso l’esito è mortale. Aldilà di quanto può essere messo in atto dal fabbricante, rimane significativo per ogni carrello un pericolo residuo di perdita di stabilità, quando viene utilizzato o si viene a trovare al di fuori delle condizioni di corretta o prevista utilizzazione.
In tale contesto il pericolo di ribaltamento accidentale non può essere eliminato completamente ma potrà solo essere ridotto a un livello accettabile. Non potendosi quindi eliminare del tutto tale pericolo, nasce la necessità di ridurre al massimo le conseguenze del suo eventuale verificarsi.
Pertanto la sicurezza delle persone a bordo dei carrelli viene aumentata con mezzi tecnici che limitano le conseguenze della perdita di stabilità del veicolo stesso (cabine chiuse con porte rigide, barriere laterali o cancelletti, cinture di sicurezza di vario tipo).
Principali condizioni di pericolo
Il pericolo di rovesciamento accidentale è maggiore quando:
- si affrontano svolte repentine ad una velocità troppo sostenuta;
- si marcia con il carico tenuto irregolarmente alto (il carico tenuto alto, alza il baricentro complessivo del mezzo e del carico, aumentando considerevolmente il rischio di ribaltamento);
- si curva e/o ci si sposta in direzione obliqua su rampe o piazzali in pendenza;
- si percorrono le salite/discese con il carico rivolto a valle; (aumento della distanza del baricentro del carico dal punto di appoggio delle ruote anteriori, diminuzione del peso gravante sulle ruote posteriori);
- si inclina in avanti il gruppo di sollevamento con il carico sollevato;
- si percorrono pavimenti irregolari (superfici non uniformi o in pendenza o terreno morbido);
- si sovraccarica il carrello;
- si valuta in modo errato il baricentro del carico;
- si trasportano carichi oscillanti o con il baricentro sensibilmente spostato rispetto al piano mediano longitudinale del carrello;
- si urta contro strutture fisse e/o mobili.
Pertanto è bene che il conducente guidi sempre con attenzione e prudenza e prenda tutte le precauzioni necessarie per evitare soprattutto le situazioni pericolose sopra indicate.
Misure di prevenzione
Oltre a ridurre, con una guida prudente, il rischio di ribaltamento è comunque necessario che i carrelli elevatori a forche siano dotati di “dispositivi” di prevenzione attiva e passiva che limitino il rischio di ribaltamento e/o le conseguenze per l’operatore quando questo accidentalmente dovesse verificarsi.
Prevenzione Attiva
Sono sistemi che, in funzione delle condizioni operative del carrello, intervengono su uno o più parametri dello stesso per incrementarne la sicurezza (limitatore di velocità, controllo di stabilità e di sterzata, controllo del brandeggio, limitatore dell’oscillazione dell’assale).
Prevenzione Passiva
Interventi finalizzati ad evitare che il verificarsi del ribaltamento accidentale del carrello possa comportare conseguenze gravi per l’incolumità del lavoratore. Ovvero sistemi che trattengono l’operatore al posto di guida indipendentemente dalle condizioni operative del carrello.
Indicazioni sulla scelta del sistema di trattenuta del conducente più adatto
Per poter selezionare il sistema di trattenuta più adatto ed accettabile dai lavoratori, occorre verificare la tipologia del ciclo di lavoro svolto ed i ritmi di salita e discesa dei conducenti dai mezzi durante il turno di lavoro.
Il primo, più intuitivo e più diffuso intervento di prevenzione è quello di installare, quale sistema di ritenuta del conducente, una cintura di sicurezza da ancorare saldamente al sedile di guida o ad altre parti fisse del carrello.
L’obbligo ai conducenti di usare la cintura di sicurezza potrebbe essere anche imposto in via generale, ma tale procedura non è comunque raccomandabile. Nel caso di scarsa accettabilità, il sistema di protezione non viene allacciato e/o viene messo fuori servizio. Si ritiene che in alcune aziende dove i conducenti devono salire e scendere poco frequentemente dal loro veicolo durante il lavoro può essere introdotto questo obbligo generale di allacciamento delle cinture di sicurezza.
In questo caso il datore di lavoro deve pretenderne l’utilizzo ed i “preposti” devono eseguire la necessaria vigilanza sul rispetto di tale regola.
Nelle altre situazioni invece, in cui il conducente deve salire e scendere frequentemente dal carrello, l’obbligo alla cintura può rappresentare un disagio notevole e per questo motivo ignorato; in questo caso è opportuno prevedere soluzioni alternative alla cintura di sicurezza, quali: cabine chiuse con porte rigide, barriere laterali o cancelletti.
Premesso tutto ciò, è evidente che l’adozione di un sistema largamente accettato nell’ambito di una vasta campagna di informazione riguardo ai rischi nella conduzione di carrelli elevatori è di gran lunga preferibile.